Art. 12.
(Funzioni ausiliarie di polizia
amministrativa locale).

      1. Rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinare l'esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale svolte dai dipendenti degli enti locali, previo svolgimento di apposito corso e superamento della relativa prova di esame.
      2. Il personale di cui al comma 1 assume, anche ai fini della legge penale, la qualifica e le responsabilità connesse alle attività ad esso conferite.